(massima n. 1)
Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validitā del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio č che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontā in presenza dei testi. Per identitā di ratio l'opportunitā di impedire "facili impugnazioni" del negozio deve ritenersi operante anche per il testamento pubblico il principio, sancito espressamente per quello olografo, che la non veritā della data non č di per sé stessa causa di invaliditā del testamento e che, sempre ai fini della validitā o non di esso, la questione della veritā della data č rilevante soltanto se č connessa con un'ulteriore questione concernente un fatto o modo di essere della realtā anche negoziale, costituente esso la causa dell'invaliditā. Tale principio, inoltre, vale sia per il caso di contraffazione o di alterazione materiale della data vera.