(massima n. 1)
Le questioni non ricomprese nel thema decidendum del giudizio d'appello — coincidente con le questioni effettivamente devolute con i motivi d'impugnazione o, se di queste siano l'antecedente logico, con quelle rilevabili d'ufficio, su cui non sia intervenuta pronuncia in primo grado — non sono rilevabili d'ufficio in sede di legittimità e, in quanto introducono un nuovo tema di contestazione, non possono neppure essere dedotte dalla parte quandanche non implichino nuovi accertamenti di fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva la mancanza di un presupposto soggettivo del fallimento a seguito della sentenza n. 319 del 2000 della Corte Costituzionale — che ha dichiarato illegittimo l'art. 147 l. fall. ove prevedeva il fallimento dei soci illimitatamente responsabili anche dopo decorso un anno dalla perdita della responsabilità illimitata —, ritenendo che la questione, dedotta in appello, del compimento di atti di gestione da parte del socio accomandante fosse del tutto indipendente da quella della perdita da oltre un anno della qualità di socio, così qualificando nuova quest'ultima questione).