(massima n. 1)
Qualora il fallimento del socio sia conseguenza ope legis del fallimento sociale (art. 147 legge fallimentare), la revoca del fallimento della società, in sede di opposizione, non comporta la revoca del fallimento del socio, ove si accerti — anche d'ufficio — che l'impresa erroneamente attribuita alla società risulti essere individuale del socio, il quale rivesta la qualità d'imprenditore e versi in stato d'insolvenza, dal momento che i poteri d'ufficio di cui è dotato il tribunale fallimentare persistono anche nel giudizio di opposizione.