(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione alla sentenza con cui č stata disposta l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili č litisconsorte necessario, oltre al curatore del fallimento della societą, quello del fallimento individuale che dal primo deriva, il quale ha titolo a resistere sia nell'ipotesi in cui si discuta dell'esistenza e della fallibilitą della societą, presupposto del singolo fallimento, sia nell'ipotesi in cui sia contestata la qualitą di socio dell'opponente o la sua permanenza nella compagine sociale in tempo utile per l'estensione della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.