(massima n. 1)
Il soggetto nei cui confronti sia stata presentata istanza per l'estensione del fallimento, gią dichiarato nei confronti di altri soggetti, non ha diritto alla consultazione dell'intero fascicolo della procedura concorsuale, contenente anche atti e documenti diversi dall'istanza di estensione e dagli atti a questa allegati, tranne che la richiesta si riferisca ad atti e documenti consultabili da chiunque ovvero a quelli per il cui esame sussista un interesse diretto ed attuale, in relazione a specifiche esigenze difensive, da valutarsi dal giudice delegato previa motivata istanza dell'interessato.