(massima n. 1)
Il principio secondo cui, nell'ipotesi di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste né relazione di litispendenza né relazione di continenza fra i due procedimenti, ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina - una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della legge fallimentare in pendenza, avanti al tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto a quella del tribunale.