(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma dell'art. 144 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di riabilitazione civile del fallito, deve essere notificato a pena di inammissibilitą al procuratore generale presso la corte d'appello.