(massima n. 1)
L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144 della legge fall., nel testo novellato dal D.L.vo n. 5 del 2006 e dal D.L.vo n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D.L.vo n. 169 cit. (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006.