(massima n. 1)
In tema di esdebitazione, istituto previsto dagli artt. 142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 143 legge fall.; nč rileva la circostanza che detta pronuncia sia posteriore all'emanazione del decreto del tribunale di rigetto della domanda, trattandosi di sentenza additiva o manipolativa con cui, in sede di dichiarazione di illegittimitā della norma, la Corte costituzionale ha enunciato, con effetti "ex tunc", valevoli per i rapporti ancora non esauriti, quella previsione la cui assenza ha giustificato la pronuncia stessa. (Principio affermato dalla S.C., in sede di cassazione con rinvio al tribunale, con riguardo a decreto della corte d'appello che non aveva rilevato d'ufficio la ritenuta nullitā).