(massima n. 1)
L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006, nè tale limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del cit. d.l.vo n. 169 del 2007, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche.