(massima n. 1)
In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto giā prodottosi ex lege. Ne consegue, quindi, che in detta ipotesi il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, č legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena giā coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674. (Fattispecie relativa ad ordine di carcerazione esecutivo di pena scaturente da revoca ex lege di sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice).