(massima n. 1)
La statuizione della sentenza del giudice di merito che abbia applicato la sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata solo tramite il giudizio di impugnazione, attivabile dal pubblico ministero. Ne consegue che, passata in giudicato la decisione, non è possibile procedere in sede di esecuzione alla revoca del beneficio sulla sola constatazione di una erronea determinazione del giudice e, quindi, per ragioni che non riguardano accadimenti sopravvenuti idonei, secondo la legge sostanziale, a giustificare la detta revoca.