(massima n. 1)
In sede di esecuzione non è possibile procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso sulla base di un certificato del casellario non attestante fedelmente i precedenti penali dell'imputato. Alla revoca del beneficio può procedersi infatti solo nell'ipotesi in cui si realizzino le condizioni che comportano automaticamente la decadenza ex art. 168 comma 1 c.p., mentre i principi generali in tema di giudicato impediscono di far valere qualsiasi questione, anche se relativa a nullità assolute o a provvedimenti illegittimi per errato esercizio del potere discrezionale o illegali perché oggettivamente contra legem.