(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a questa ultima una legittimazione alla domanda al giudice della esecuzione ex art. 674 c.p.p. di revoca del beneficio concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta del rafforzamento dell'obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività — e non di cessazione per revoca — della sospensione condizionale della pena.