(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, c.p. (aggiunto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128) anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, stesso codice, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata legge.