(massima n. 1)
La revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1 bis, c.p.p., della sospensione condizionale, quando venga riscontrata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 168, comma terzo, c.p., ha carattere di obbligatorietà (anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta), e non è limitata alla sola ipotesi che l'erronea concessione del beneficio in sede di cognizione sia dipesa da mancato aggiornamento delle risultanze del casellario giudiziale, fermo restando, peraltro, che la disposizione di cui al citato comma 1 bis dell'art. 674 c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 128, non può trovare applicazione, trattandosi di norma a contenuto sostanziale comportante un trattamento deteriore per il condannato, relativamente ai fatti commessi e, comunque, alle sentenze passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della novella.