(massima n. 1)
In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l'indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché - come risulta dagli artt. 590, ultimo comma c.p.p. 1930 e 674, ultimo comma c.p.p. in vigore - il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.