(massima n. 1)
L'indulto applicato dal giudice della cognizione non può essere revocato da quello dell'esecuzione se non in presenza di una delle cause previste dalla legge e non per una diversa valutazione in ordine all'incidenza delle circostanze attenuanti concesse e del relativo giudizio di bilanciamento. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990 a pena inflitta per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della L. n. 685 del 1975 previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, si è ritenuta corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato istanza di revoca dell'indulto proposta dal P.M.).