(massima n. 1)
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere).