(massima n. 1)
L'eventuale ineseguibilità, in concreto, anche per l'intervento di cause estintive della pena, di uno dei provvedimenti presi in esame ai fini del cumulo — fosse anche quello divenuto per ultimo irrevocabile — non incide sull'attribuzione della competenza giacchè in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, dovendosi verificare se si debbano applicare o revocare benefici o se vi sia luogo a riconoscimento di fungibilità, sicchè deve ritenersi che l'esecuzione concerna certamente anche tali pronuncie, quale che sia poi la loro possibile, effettiva attuazione. Ne consegue che giudice competente a provvedere sull'applicazione di amnistia o indulto in favore di soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi, deve essere sempre il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorchè questo sia stato già eseguito o non venga richiamato nella richiesta di estinzione del reato o della pena e anche quando tale richiesta sia riferita a una sola condanna non ancora coinvolta in cumulo, giacchè questo va comunque eseguito, se non formalmente, almeno come indispensabile presupposto del procedimento logico-giuridico.