(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto č ammissibile soltanto quando il giudice abbia esplicitamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia omesso di pronunciarsi. Fuori di tale ipotesi l'eventuale applicazione di detto beneficio va riservato al giudice dell'esecuzione.