(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 672, primo comma, e 665, quarto comma, c.p.p., la competenza ad applicare l'amnistia in sede esecutiva ad una o pił pene, gią cumulate, scaturenti da provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.