(massima n. 1)
Quando all'applicazione dell'indulto non abbia provveduto il giudice della cognizione, procede a norma dell'art. 672 c.p.p. il giudice dell'esecuzione: conseguentemente il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono č ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza.