(massima n. 1)
L'art. 672, primo comma, c.p.p., innovando la disciplina prevista dall'art. 593, primo e terzo comma, c.p.p. previgente — il quale prevedeva che solo il pretore poteva procedere di ufficio all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto al condannato, mentre ai giudici dell'esecuzione diversi dal pretore l'applicazione doveva essere richiesta dal P.M. o dall'avente diritto al beneficio — prevede ora, anche nel testo sostituito dall'art. 29, D.L.G. 14 gennaio 1991, n. 12, l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione «senza formalità» e, quindi, senza necessità di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. Solo nel caso in cui l'esecuzione della pena sia terminata è necessaria, ai sensi del quarto comma del suddetto art. 672, la richiesta del condannato, ciò che è conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena.