(massima n. 1)
L'amnistia e l'indulto possono essere applicati soltanto su richiesta del condannato, ai sensi del comma quarto dell'art. 672 c.p.p., «anche se è terminata l'esecuzione della pena», quando, cioè, non vi sia più possibilità di incidenza del beneficio sull'esecuzione della pena e permanga solo un interesse morale del condannato. In caso di esecuzione di pene concorrenti l'interpretazione dell'art. 672, comma quarto, c.p.p., non può prescindere, però, dai principi derivanti dagli artt. 657, comma secondo, e 663, comma primo, c.p.p., secondo i quali, in caso di esecuzione di pene concorrenti, la pena da espiare è quella stabilita dal P.M. dopo la determinazione di quella inflitta ed espiata, anche per i reati per i quali è stata «concessa» (quindi dal legislatore) e non «applicata» (dal giudice) il beneficio, e, quindi, quella complessiva risultante dal provvedimento di cumulo del P.M.