(massima n. 1)
Non č applicabile la procedura de plano di cui all'art. 667, quarto comma, c.p.p., richiamato dall'art. 672, primo comma, c.p.p., ma deve osservarsi la procedura ordinaria di cui all'art. 666 c.p.p., quando l'applicazione dell'indulto presupponga la previa determinazione della pena condonabile, da effettuarsi mediante quantificazione, nella stessa sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., degli aumenti di pena per i singoli reati satelliti, non essendosi provveduto a detta quantificazione nella sentenza che pur aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo della continuazione fra essi e il reato principale, infliggendo una pena unica complessiva per tutti.