(massima n. 1)
Il procedimento cosiddetto de plano disciplinato dall'art. 667, comma quarto, c.p.p., può essere adottato soltanto nei casi previsti dalla legge. Tra tali casi è compresa l'applicazione dell'indulto (art. 672, comma primo, c.p.p.) ma non la revoca dello stesso che, pertanto, deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 666 c.p.p. (Sulla scorta dell'enunciato principio la Cassazione ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva provveduto de plano alla revoca dell'indulto).