(massima n. 1)
L'art. 672 c.p.p., innovando la disciplina contenuta nell'art. 593 del previgente codice, secondo cui solo il pretore poteva procedere d'ufficio, quale giudice dell'esecuzione, all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto al condannato, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione procede all'applicazione dei suddetti benefici a norma dell'art. 667, quarto comma, c.p.p., cioč «senza formalitą», vale a dire de plano e senza necessitą di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. La disposizione citata nulla ha, invece, innovato quanto alla competenza. Va escluso, pertanto, che l'amnistia o l'indulto rientrino nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione e non possano essere applicati anche dal giudice della cognizione.