(massima n. 1)
Nel caso di omessa applicazione dell'indulto, non si può ritenere integrata alcuna violazione della legge penale qualora il condono non sia stato negato dal giudice di merito, ma sia stato implicitamente riservato alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo. Ciò anche nei procedimenti che proseguono con le norme del codice previgente, poiché, trattandosi di materia attinente all'esecuzione del giudicato, si applica la normativa in vigore (art. 260 att. c.p.p. 1988), che riserva ogni statuizione al giudice dell'esecuzione (art. 672).