(massima n. 1)
Nel concorso di cause estintive della pena e del reato deve avere la prevalenza, ai sensi dell'art. 183, secondo comma, c.p., la causa che estingue il reato anche se intervenuta successivamente; ne consegue che in sede di esecuzione, non č consentito al condannato, decorso il quinquennio utile per l'estinzione del reato, richiedere la revoca della sospensione condizionale e optare per l'applicazione dell'indulto e, quindi per l'estinzione della pena. Né viene in rilievo nella specie l'art. 672, quarto comma c.p.p., secondo il quale l'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato lo richieda, anche se č terminata l'esecuzione della pena in quanto tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, ai fini della possibilitą di richiedere l'applicazione dell'indulto, sono ininfluenti gli eventi che riguardano la pena, ma non anche quelli, pił radicali, che hanno come effetto l'estinzione del reato e dai quali discende la carenza di interesse alla applicazione del condono.