(massima n. 1)
In tema di applicazione di benefici in sede esecutiva, l'avvenuto inserimento, nel quarto comma dell'art. 672 c.p.p., dell'espressa previsione circa l'applicabilità dell'indulto anche alla pena già espiata (previsione non contenuta nel corrispondente art. 593 dell'abrogato codice di rito), non comporta alcuna innovazione o variazione in ordine alla regolamentazione degli effetti penali della condanna, avendo con detta previsione il legislatore, in accoglimento di un suggerimento proveniente dalla Corte di cassazione e dalla procura generale presso la medesima, soltanto normativamente consacrare il già affermato principio secondo cui è possibile l'applicazione dell'indulto ad una pena già integralmente espiata, sempre che sussista, però, un concreto interesse del condannato in tal senso (come si verifica, ad esempio, nel caso che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione).