(massima n. 1)
L'indulto non opera automaticamente ma solo a seguito del provvedimento di applicazione da parte della competente autoritą giudiziaria ex art. 672 c.p.p.; risponde pertanto di evasione il detenuto che si allontana dagli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 di concessione di indulto, senza attendere il provvedimento di rimessione in libertą.