(massima n. 1)
È illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che de plano applichi l'amnistia, dopo aver fissato la data del commesso reato non precisata dal giudice della cognizione. E invero, in materia di applicazione dei provvedimenti di generale clemenza, il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di provvedere de plano quando si tratti di attività di mera constatazione della rispondenza tra la fattispecie astratta di reato desumibile dal decreto e quella concreta, fissata dai termini della sentenza irrevocabile, mentre, allorché si tratti di svolgere una riconsiderazione interpretativa dei dati precostituiti nel procedimento di cognizione, è imprescindibile la procedura in contraddittorio e la conseguente necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinto per amnistia un reato di truffa a norma del D.P.R. n. 75 del 1990, dopo avere de plano collocato il fatto in epoca antecedente al 24 ottobre 1989).