(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, ove sia stata condonata la pena inflitta con la sentenza in relazione alla quale il condannato chiede di essere riabilitato, il termine previsto dall'art. 179 c.p. per la concessione del beneficio decorre - atteso il carattere meramente dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di applicazione del condono - non dalla data di tale provvedimento ma da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza.