(massima n. 1)
All'errata applicazione in eccesso dell'indulto, determinata da svista o erronea interpretazione normativa del giudice della cognizione, si può porre rimedio solo attraverso tempestiva impugnazione del P.M., non in sede esecutiva con la procedura di correzione dell'errore materiale, ostandovi la preclusione del giudicato. (Fattispecie relativa a indulto applicato per intero, a norma della L. n. 241 del 2006, su pena pecuniaria di euro 12.500).