(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione quando sia richiesto dell'applicazione dell'indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha eliminato dal provvedimento di cumulo delle pene la circostanza aggravante dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 la cui esclusione era desumibile dalla motivazione della sentenza di condanna).