(massima n. 1)
Ai sensi del disposto del comma primo dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non può ritenere la continuazione tra reati quando la stessa sia stata esclusa in sede di cognizione. Al riguardo si rivelano irrilevanti la ricerca e la valutazione delle motivazioni che hanno determinato il giudice della cognizione ad escludere il vincolo della continuazione, perchè l'effetto impeditivo, per il giudice dell'esecuzione, di esaminare se le diverse azioni od omissioni siano collegate dal medesimo disegno criminoso deriva dal fatto obiettivo che la disciplina del reato continuato è stata già esclusa in sede di cognizione, ond'è che egli non può atteggiare la sua decisione in funzione della diversità delle ragioni che hanno indotto il giudice della cognizione ad escludere la disciplina del reato continuato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che allo stesso non può derogarsi neppure nel caso in cui in sede di cognizione la continuazione sia stata esclusa sul rilievo che la stessa non sarebbe configurabile tra fatto già giudicato e fatto da giudicare, quando il primo sia meno grave del secondo).