(massima n. 1)
Alla stregua del letterale tenore dell'art. 671, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, č tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell'art. 187 att. c.p.p., la violazione pił grave, non gli č vietato, nell'operare sulla relativa pena l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell'operazione non dia luogo al superamento del summenzionato limite fissato dalla legge.