(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in pił sentenze o decreti di condanna, il giudice č soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, c.p. (il triplo della pena relativa alla violazione pił grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialitą enunciato all'art. 15 c.p.), e dovendosi evitare che, gią raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunitą per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.