(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione che riconosca la continuazione tra reati oggetto di più sentenze di condanna ha il potere di valutare ex novo ciascun singolo episodio — restando così superata la solo parziale valutazione operata dal giudice della cognizione — con l'unico vincolo derivante dall'osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.