(massima n. 1)
In mancanza di norme limitatrici della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietą esclusiva di un edificio condominiale, derivanti da regolamento approvato da tutti i condomini, la norma dell'art. 1122 c.c. vieta soltanto di compiere, nel piano o nelle porzioni di piano di proprietą esclusiva, opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio e non gią opere che consistano nella semplice destinazione della proprietą esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro.