(massima n. 1)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice č soggetto al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati ), ma non a quello del triplo fissato dall'art. 81, comma secondo, c.p., trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialitā enunciato nell'art. 15 c.p., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunitā per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.