(massima n. 1)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come l'accertato stato di tossicodipendenza del condannato), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione.