(massima n. 1)
È sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che ivi si sia verificato anche solo un frammento dell'iter criminoso e costituiscono parte dell'azione tutti i movimenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla consumazione del reato. (Nella fattispecie, trattavasi di imputato giudicato all'estero dopo essere stato arrestato dalla polizia francese perché sorpreso a trasportare, diretto in Italia, droga nascosta in un doppio fondo ricavato nel serbatoio di benzina dell'auto su cui viaggiava. I giudici, rilevato che il reato era iniziato in Italia quando era stato deciso il disegno criminoso, progettata ed organizzata l'operazione, preparati i serbatoi di benzina dell'auto, hanno escluso che fosse necessaria la richiesta del Ministero di grazia e giustizia per giudicare nuovamente nello Stato l'imputato).