(massima n. 1)
Ove pił fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 capoverso c.p., la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima condanna, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l'azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 c.p., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.