(massima n. 1)
La riserva alla sede esecutiva, da parte della sentenza d'appello, della questione relativa all'applicazione della continuazione, non comporta alcuna concreta lesione di un diritto o interesse giuridico dell'imputato, posto che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. può appunto essere richiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato. Ne deriva che la censura proposta dall'imputato avverso la sentenza d'appello in riferimento alla suddetta riserva deve ritenersi inammissibile, essendo il ricorrente privo di interesse a proporla.