(massima n. 1)
L'applicazione della disciplina della continuazione o del concorso formale in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., č preclusa, con riguardo a fatti giudicati con unica sentenza, ogni qual volta risulti che il giudice di cognizione, per qualsiasi motivo, abbia affermato l'inoperativitā dei suddetti istituti, venendosi altrimenti a violare il principio di intangibilitā del giudicato. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse applicarsi, in sede esecutiva, la disciplina della continuazione con riguardo a fatti che, giudicati unitariamente prima delle modifiche all'art. 81 c.p. introdotte dal D.L. 11 aprile 1974 n. 99, non potevano essere tra loro unificabili, per difetto del requisito dell'omogeneitā, alla stregua della originaria formulazione del predetto art. 81).