(massima n. 1)
Non puņ farsi applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., dell'istituto della continuazione fra una condanna inflitta da giudice italiano ed altra inflitta da giudice straniero, per la quale vi sia stato riconoscimento in Italia, non potendo la continuazione ricomprendersi fra gli «effetti penali» della condanna cui fa riferimento, nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 12, n. 1, c.p.