(massima n. 1)
La preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l'inapplicabilitą dell'istituto a cagione della minore gravitą del fatto per il quale era gią intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.