(massima n. 1)
L'intervento di una causa estintiva del reato o della pena (nella specie, la causa era costituita dall'avvenuta espiazione) non fa venir meno l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.